da Milano – Il Superbonus, ovvero la detrazione del 110% per spese di efficientamento energetico e recupero del patrimonio edilizio, è diventata Legge di Conversione al Decreto Rilancio (Legge n. 77 del 17 luglio, pubblicata in G.U. il 18 luglio 2020) ed è stata estesa anche alle seconde case, ovvero a quelle unità immobiliari che non sono utilizzate come abitazione principale, tipicamente le case di vacanza.

Ma con alcune limitazioni, infatti, come recita il comma 10 dell’art. 119,Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attivita’ di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

È quindi possibile fruire della detrazione, su qualsiasi tipologia di immobile abitativo, quindi anche sulla seconda casa a condizione che sia in un condominio o che non sia una villa unifamiliare o altro immobile rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Qui potete trovare il testo dell’art. 119 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,