La legge di bilancio conferma ed estende alcune agevolazioni per l’acquisto della prima casa o abitazione principale. Le agevolazioni riguardano anche i giovani con meno di 36 anni sempre per l’acquisto della prima casa. Provvedimento, quest’ultimo, racchiuso nel Decreto Sostegni bis.
Ma andiamo con ordine
Il meccanismo di agevolazione per l’acquisto della prima casa è lo sconto di imposta. L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni. Chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro. Se l’acquisto avviene da imprese, con applicazione dell’IVA, l’aliquota applicata è del 4 per cento e le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono pagate in misura fissa di 200 euro.
Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano le abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile)
- A/3 (abitazioni di tipo economico)
- A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
- A/6 (abitazione di tipo rurale)
- A/7 (abitazioni in villini)
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Le agevolazioni, inoltre, spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio rimesse e autorimesse) e C/7 (tettorie chiuse o aperte), ma limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. E’ comunque necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che quest’ultima sia stata acquistata beneficiando dell’agevolazione “prima casa”.
L’ agevolazione non è ammessa, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 ( abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Per quanto riguarda invece i giovani under 36 sono due i requisiti per poter beneficiare dell’agevolazione:
- Chi acquista casa non deve avere ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui si stipula il rogito
- Sempre l’acquirente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro / anno.
Se i requisiti sono rispettati si ha diritto alle seguenti agevolazioni:
- Per gli acquisti non soggetti a IVA, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- Per gli acquisti soggetti a IVA, in aggiunta alle esenzioni di cui sopra, si ottiene il riconoscimento di un credito d’imposta corrispondente all’importo dell’IVA corrisposta al venditore.
Circa l’acquisto di case con classe energetica A e B sono previste le agevolazioni contenute nell’articolo 76 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che recita:
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.